Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      2. Le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, si applicano a decorrere dal primo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.